Art. 7.
(Organismi di composizione consensuale presso gli uffici territoriali del Governo).

      1.  Con riferimento ai conflitti di natura strettamente sociale o di ordine pubblico e che non presentano profili di intrinseca valenza giuridica, il Ministero dell'interno istituisce presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo gli organismi di composizione consensuale professionale.
      2.  Ogni organismo di cui al comma 1 deve essere dotato di una organizzazione, di strutture e di personale appartenente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
      3.  Il prefetto comunica all'Autorità, in qualità di responsabile del Servizio nazionale integrato, gli atti adottati in attuazione del presente articolo.
      4.  Si intendono sottoposti alla vigilanza del prefetto tutti i tentativi di conciliazione stragiudiziale attinenti al contesto della mediazione sociale, ivi compresi quelli attuabili da altra autorità di pubblica sicurezza che, a discrezione dello stesso prefetto, sono ritenuti idonei alla positiva risoluzione di conflitti in essere.
      5.  Per la risoluzione dei conflitti di cui al comma 4 possono essere utilizzati luoghi e tempi diversi da quelli istituzionali, purché giustificati dall'urgenza di provvedere e in funzione della probabilità di successo dell'iniziativa.
      6.  Sono di competenza del prefetto la tenuta dell'elenco dei conciliatori e l'assegnazione degli incarichi.
      7.  Le forme e le modalità delle comunicazioni del prefetto all'Autorità, relative all'intera attività svolta in attuazione del presente articolo, sono definite con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 26.